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La tutela degli acquirenti di immobili in costruzione

Focus di Luca Tonzani, componente Borsa Immobiliare dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Il bilancio del 2022 è stato decisamente positivo per il mercato immobiliare nazionale. Nei primi nove mesi dell'anno si sono contate, infatti, 576.118 compravendite. Numeri in crescita del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate e le previsioni sono ancora più rosee.
    Appare quindi sempre più importante tutelare gli interessi degli acquirenti e a questo tema è dedicato l'approfondimento video curato da Luca Tonzani, agente immobiliare e componente della Borsa Immobiliare dell'Umbria.
    Il legislatore - ricorda Tonzani - col Decreto legislativo 122/2005 e successive modifiche ed integrazioni ha avuto premura di tutelare le persone fisiche che acquistano immobili in corso di costruzione da eventuali perdite economiche. Queste le principali tutele: innanzitutto "al contratto preliminare e ad ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto, il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente, pena la nullità del contratto che può far valere solo l'acquirente, una fidejussione che garantisca, in caso di crisi dell'impresa, il rimborso di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà.
    Inoltre, all'atto di trasferimento della proprietà il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente, a pena di nullità del contratto che può far valere solo l'acquirente, una polizza assicurativa di durata decennale dalla data di ultimazione dei lavori, che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, per gravi difetti costruttivi.
    Infine, il contratto preliminare ed ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In buona sostanza - sintetizza Tonzani, secondo quanto riferisce un comunicato della Camera di commercio dell'Umbria - bisogna andare dal notaio, il quale saprà sicuramente dare piena attuazione alla normativa di tutela".
    "L'acquirente - sottolinea infine Luca Tonzani - non può rinunciare in alcun modo alle tutele previste dal decreto 122/2005 e ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta". (ANSA).
   

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